Art.
1
È costituita in Alice Castello l’associazione “PROGETTO
GIOVANI”. L’associazione verrà contraddistinta
da un proprio simbolo.
Art. 2
L’associazione ha sede in Alice Castello, via Italia n. 18.
Art. 3
La durata dell’associazione è indeterminata.
Art. 4
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
di solidarietà sociale nei settori della cultura, dello sport
e del tempo libero prevalentemente a favore dei giovani.
La sua attività consiste principalmente:
- In iniziative di sostegno e recupero scolastico;
- In attività di promozione, allestimento e rappresentazione
d’iniziative teatrali, cinematografiche e pittoriche ed inoltre
promuove ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze e
seminari di studio riguardante le attività proprie dell’associazione;
- Nella gestione di strutture sportive.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse
da quelle testè elencate, ad eccezione di quelle direttamente
connesse.
Art. 5
L’associazione è apolitica.
Art. 6
Il numero di soci è illimitato.
Art. 7
Per essere ammessi a far parte dell’associazione gli aspiranti
devono essere di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Devono inoltre accettare incondizionatamente il presente statuto
ed uniformarsi alle clausole, nonchè alle prescrizioni dell’eventuale
regolamento a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 8
Chiunque desideri essere ammesso all’associazione, se in possesso
dei requisiti necessari, deve farne domanda al Consiglio Direttivo.
Con la domanda si obbliga ad assumere tutti i doveri di socio. Il
Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei nuovi soci
e, in caso di parità di votazione, il voto del Presidente
varrà doppio.
Art. 9
Il socio che non osservi il presente statuto, l’eventuale
regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito
dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari
gravi. Inoltre il socio che danneggi con il suo comportamento il
buon nome dell’associazione potrà essere sospeso dall’esercizio
dei diritti di socio per una durata determinata dal Consiglio Direttivo,
fermi restando i suoi obblighi sociali.
Art. 10
Il rapporto sociale si estingue con lo scioglimento dell’associazione;
e limitatamente al socio interessato, con le sue dimissioni, con
il suo decesso o con la sua esclusione.
Art. 11
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ha luogo:
- una volta all’anno, entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio
sociale, per l’approvazione del rendiconto presentato dal
Consiglio Direttivo;
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per
discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- quando viene a mancare per motivi vari e prolungati un membro
del Consiglio Direttivo al fine di eleggere un nuovo membro del
Consiglio stesso.
Art. 12
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie
sarà fatta tramite avviso affisso presso la sede almeno quindici
giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli
argomenti dell’ordine del giorno.
Art. 13
L’assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza
personale di almeno la metà più uno dei soci.
Art. 14
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla
nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro a lei
demandato per legge o per statuto.
Art. 15
Le deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza
semplice, fatta eccezione per:
- Deliberazioni eventualmente concernenti lo scioglimento dell’associazione
e le modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con il
voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Le deliberazioni
di cui presente punto dovranno essere prese in assemblea straordinaria
e dovranno essere fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente
e dal segretario dell’assemblea e trascritto nell’apposito
registro.
Art. 16
L’associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo
dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso elegge nel suo seno:
- il presidente
- il vicepresidente
- il tesoriere
- il segretario.
Art. 17
Al Consiglio Direttivo sono devolute attribuzioni inerenti a:
- funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell’associazione;
- facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni
per cessioni ed acquisti;
- delibera sul rimborso spese;
- nomina di collaboratori con fissazione del compenso;
- regolamento interno;
- compimento di tutti gli atti necessari, nessuno escluso, per l’acquisizione
dei fondi per il funzionamento dell’associazione.
Art. 18
Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta
legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del
Consiglio Direttivo.
Art. 19
Il segretario redige il verbale, attende alla corrispondenza, cura
la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per l’adunanza
del consiglio dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’associazione
ed i vari enti, tiene aggiornato lo schedario degli aderenti all’associazione.
Art. 20
Il tesoriere ha il compito di gestire le somme, procedere al pagamento
ed alla riscossione rispettivamente dei debiti e dei crediti, di
registrare sul libro contabile le fatture di ogni movimento e di
provvedere alle spese di funzionamento e di gestione dell’associazione.
Art. 21
L’assemblea può eleggere annualmente un Collegio di
Revisori, costituito da due membri, che svolga funzioni di controllo
sulla gestione dell’associazione.
I revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 22
La gestione sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Art. 23
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’associazioni sono costituite:
- dai contributi di privati e di organismi internazionali;
- dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazione o partecipazione
al esse.
Art. 24
Lo scioglimento dell’associazione comporta la nomina di uno
o più liquidatori al fine di devolvere il patrimonio sociale
a favore delle ONLUS presenti sul territorio, o allo scopo di perseguire
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e
l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti
i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura
ed il loro lodo sarà inappellabile.
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