STATUTO
   
     
 
Statuto "Progetto Giovani 96"
 
     
 
   
 

Art. 1
È costituita in Alice Castello l’associazione “PROGETTO GIOVANI”. L’associazione verrà contraddistinta da un proprio simbolo.

Art. 2
L’associazione ha sede in Alice Castello, via Italia n. 18.

Art. 3
La durata dell’associazione è indeterminata.

Art. 4
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero prevalentemente a favore dei giovani.
La sua attività consiste principalmente:
- In iniziative di sostegno e recupero scolastico;
- In attività di promozione, allestimento e rappresentazione d’iniziative teatrali, cinematografiche e pittoriche ed inoltre promuove ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze e seminari di studio riguardante le attività proprie dell’associazione;
- Nella gestione di strutture sportive.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle testè elencate, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 5
L’associazione è apolitica.

Art. 6
Il numero di soci è illimitato.

Art. 7
Per essere ammessi a far parte dell’associazione gli aspiranti devono essere di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Devono inoltre accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle clausole, nonchè alle prescrizioni dell’eventuale regolamento a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8
Chiunque desideri essere ammesso all’associazione, se in possesso dei requisiti necessari, deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda si obbliga ad assumere tutti i doveri di socio. Il Consiglio Direttivo decide sull’ammissione dei nuovi soci e, in caso di parità di votazione, il voto del Presidente varrà doppio.

Art. 9
Il socio che non osservi il presente statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari gravi. Inoltre il socio che danneggi con il suo comportamento il buon nome dell’associazione potrà essere sospeso dall’esercizio dei diritti di socio per una durata determinata dal Consiglio Direttivo, fermi restando i suoi obblighi sociali.


Art. 10
Il rapporto sociale si estingue con lo scioglimento dell’associazione; e limitatamente al socio interessato, con le sue dimissioni, con il suo decesso o con la sua esclusione.

Art. 11
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ha luogo:
- una volta all’anno, entro tre mesi dalla conclusione dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto presentato dal Consiglio Direttivo;
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
- quando viene a mancare per motivi vari e prolungati un membro del Consiglio Direttivo al fine di eleggere un nuovo membro del Consiglio stesso.

Art. 12
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta tramite avviso affisso presso la sede almeno quindici giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti dell’ordine del giorno.

Art. 13
L’assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza personale di almeno la metà più uno dei soci.

Art. 14
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15
Le deliberazioni dell’assemblea saranno prese a maggioranza semplice, fatta eccezione per:
- Deliberazioni eventualmente concernenti lo scioglimento dell’associazione e le modifiche dello statuto che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. Le deliberazioni di cui presente punto dovranno essere prese in assemblea straordinaria e dovranno essere fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea e trascritto nell’apposito registro.

Art. 16
L’associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro Consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso elegge nel suo seno:
- il presidente
- il vicepresidente
- il tesoriere
- il segretario.

Art. 17
Al Consiglio Direttivo sono devolute attribuzioni inerenti a:
- funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell’associazione;
- facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per cessioni ed acquisti;
- delibera sul rimborso spese;
- nomina di collaboratori con fissazione del compenso;
- regolamento interno;
- compimento di tutti gli atti necessari, nessuno escluso, per l’acquisizione dei fondi per il funzionamento dell’associazione.

Art. 18
Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 19
Il segretario redige il verbale, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei soci, trasmette gli inviti per l’adunanza del consiglio dell’assemblea, provvede ai rapporti tra l’associazione ed i vari enti, tiene aggiornato lo schedario degli aderenti all’associazione.

Art. 20
Il tesoriere ha il compito di gestire le somme, procedere al pagamento ed alla riscossione rispettivamente dei debiti e dei crediti, di registrare sul libro contabile le fatture di ogni movimento e di provvedere alle spese di funzionamento e di gestione dell’associazione.

Art. 21
L’assemblea può eleggere annualmente un Collegio di Revisori, costituito da due membri, che svolga funzioni di controllo sulla gestione dell’associazione.
I revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 22
La gestione sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’associazioni sono costituite:
- dai contributi di privati e di organismi internazionali;
- dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazione o partecipazione al esse.

Art. 24
Lo scioglimento dell’associazione comporta la nomina di uno o più liquidatori al fine di devolvere il patrimonio sociale a favore delle ONLUS presenti sul territorio, o allo scopo di perseguire fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Download Statuto: Statuto.pdf

 
HomePage  
HomePage
 
LaStoriaDell'Associazione
 
Progetti  
Teatro
 
RataClown
 
RockFestival
 
L'Impronta
 
Sorriso
 
 
Corsi  
Informatica
 
Recupero
 
Fotografia
 
Cortometraggio
 
Chitarra
 
   
   
Contatti  
E-Mail
 
Forum
 
LinkUtili
 
Aree Tematiche  
FotoGallery
 
Calendario Avvenimenti